Articolo 1
DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
A seguito dell’applicazione del D.lgs. 112/2017 l’Associazione denominata “Osservatorio Branded Entertainment” assume il nome di “OBE Osservatorio Branded Entertainment – Impresa Sociale”, più semplicemente detta “Associazione”.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Impresa Sociale; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La sede legale è in Milano, Piazza Luigi di Savoia n.22.
Articolo 2
SCOPO SOCIALE
L’Associazione, nell’ambito delle sue attività, si propone di:
- studiare, diffondere, favorire ed ampliare il fenomeno del branded entertainment in tutte le sue forme ed espressioni, anche in ambito sociale, eventualmente anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati;
- proporsi come punto di incontro e aggregazione per tutti coloro che sono interessati all’utilizzo di questa leva di comunicazione;
- creare occasioni di incontro e scambio culturale fra soggetti diversi;
- promuovere iniziative che permettano a chiunque di sviluppare ed esprimere le proprie capacità e conoscenze promuovendole e diffondendole con ogni mezzo.
L’associazione ha inoltre l’obiettivo di rappresentare e promuovere i propri associati; si propone lo studio delle soluzioni ai problemi dei suoi membri, la tutela dei loro interessi e lo sviluppo e il miglioramento del branded entertainment in ogni suo aspetto.
Articolo 3
ATTIVITA’
- L’Associazione OBE Osservatorio Branded Entertainment per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, esercita senza scopo di lucro in via stabile e principale le seguenti attività di impresa di interesse generale, indicate all’art.2 del D.lgs. 112/2017:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa (lettera d);
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del d.lgs 112/2017 (lettera i);
- L’Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle indicate nel presente articolo, purché siano svolte con i criteri e i limiti previsti dal terzo comma dell’art.2 del D.lgs. 112/2017 e conservino il carattere di secondarietà e strumentalità.
Articolo 4
ASSOCIATI
Associati dell’Associazione possono essere tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, tutte le persone giuridiche (rappresentate nelle assemblee dai loro rappresentanti) e fisiche di ambo i sessi, di maggiore età, di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori o dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
- OBE è ispirata a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
L’ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci o dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti l’attività economica svolta e le finalità perseguite dall’associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro degli associati.
L’organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea degli associati, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
Articolo 6
CATEGORIE DI ASSOCIATI E DIRITTI
Le categorie di Associati sono le seguenti:
- Fondatori: coloro che intervenendo alla fase costitutiva danno vita all’associazione.
- Ordinari: coloro che aderiscono all’associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti gli associati, fondatori ed ordinari, devono versare la quota associativa e la quota annuale ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e non sono ammessi associati a carattere temporaneo.
Articolo 7
PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO E SANZIONI
La qualità di Associato si perde per uno dei seguenti motivi: per recesso, per decesso, per morosità protrattasi per almeno tre mesi salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno, per il venir meno dei requisiti per l’ammissione di cui all’art. 4 o nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge e comunque lesivi degli interessi sociali dell’associazione.
Il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione per radiazione.
Le esclusioni per morosità e per mancanza di requisiti verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo mentre la radiazione è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata nel corso della quale si procederà in contraddittorio con l’associato interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata dell’associato interessato regolarmente convocato l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica o meno del provvedimento di radiazione.
Qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.
Qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione che sia considerabile come titolarità dell’Associato, che possa essere trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 8
PATRIMONIO
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
1) Quote di adesione e quelle annuali degli associati;
2) Contributi volontari, ordinari e straordinari degli associati;
3) Eventuali introiti da manifestazioni e attività connesse, nonché di eventuali sottoscrizioni;
4) Contributi di privati;
5) Contributi dello stato di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti o attività;
6) Contributi di organismi internazionali;
7) Donazioni e lasciti testamentari;
8) Rimborsi derivanti da convenzioni;
9) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;
10) Contributi derivanti da campagne di raccolta fondi e crowdfunding.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
Articolo 9
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello d’esercizio.
Il bilancio preventivo e d’esercizio devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di giugno.
E’ vietato distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Articolo 10
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L’ Organo di Controllo;
- il Direttore Generale.
Articolo 11
ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
- L’Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli associati ed è indetta dal Consiglio Direttivo e può essere convocata dal Presidente, dal vice Presidente e dal Direttore Generale, nella sede dell’Associazione a mezzo lettera A.R. o anche a mano, trasmessa ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo fax o e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per: a) deliberare sul bilancio, accompagnato dalla relazione predisposta dal presidente; b) eleggere ogni quattro anni il Presidente e il Consiglio Direttivo; c) deliberare sull’indirizzo generale delle attività dell’associazione; d) deliberare sulla quota annuale associativa e su eventuali quote straordinarie; e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- L’Assemblea Straordinaria viene indetta a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno degli associati. In tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci. L’assemblea straordinaria delibera su: proposte di modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima assemblea ordinaria utile; ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all’ordine del giorno; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
- L’assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione sia l’assemblea ordinaria che straordinaria sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di due terzi degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Statuto.
- Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote per i quali sussiste il principio del voto singolo.
È prevista, sia per l’Assembla ordinaria che per l’Assemblea straordinaria, la possibilità di delega: l’associato cioè che, in diritto di intervenire all’Assemblea, non sia nelle condizioni di partecipare di persona, può delegare un altro associato a rappresentarlo e votare in sua vece.
Ogni associato può essere portatore di massimo 3 deleghe. La delega deve essere espressa per mezzo mail e fatta pervenire al Presidente o al Direttore Generale entro la data prevista per l’Assemblea.
- L’Assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo democratico e i principi di buona fede e di parità del trattamento degli Associati.
L’Assemblea Generale degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina il Segretario, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità ed il diritto di intervento e di voto in assemblea. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal punto 4 del presente articolo.
Articolo 12
CARICHE SOCIALI
Coloro che intendono essere eletti e rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al presidente in carica dell’associazione o al direttore generale.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: essere Associati effettivi dell’Associazione ed essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 4 del presente Statuto. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l’immediata decadenza della carica.
Le cariche elettive sono gratuite.
Articolo 13
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto liberamente dalla assemblea ordinaria ed è composto in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. E’ composto dal Presidente, che è anche il Presidente dell’Associazione, da un Vice-presidente, nominato dallo stesso consiglio, e da altri Consiglieri per un minimo di 3 fino ad un massimo di 7, compresi il Presidente e il Vice- presidente.
- L’assunzione della carica di Consigliere, oltre all’applicazione dell’art. 2382 del c.c. e del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:
-Requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
-Requisiti di professionalità: i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio, di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, di attività professionali funzionali all’attività dell’associazione o di attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche.
-Requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che svolgono, in proprio o in qualità di amministratori di società o enti, attività simili o analoghe a quella dell’associazione.
Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo e se nominati decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 7 comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.
- Il Consiglio può nominare, tra i componenti, un Tesoriere ed un Segretario. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni, scade con l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato. Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio convoca entro 15 giorni, l’assemblea per la sua sostituzione. Il Consiglio può nominare e/o confermare il Direttore Generale con i poteri di cui all’art. 16 del presente Statuto.
- Il Consiglio Direttivo può istituire un Advisory Board, con compiti esclusivamente consultivi, composto da soggetti anche esterni al Consiglio direttivo o all’associazione, determinandone al momento della costituzione il ruolo, la composizione e le funzioni.
E’ inoltre facoltà del Consiglio istituire Gruppi di lavoro o Commissioni per specifiche problematiche di rilevanza associativa, nonché proporre all’assemblea dei regolamenti.
In caso di istituzione di una Commissione o Comitato, il consiglio Direttivo, all’atto della nomina, ne determina il contenuto, le modalità esecutive e ne designa i componenti e il responsabile.
I gruppi di lavoro operano nei limiti del mandato loro affidato dal Consiglio Direttivo.
- Il Consigliere che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all’assemblea e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse alle attività associative e amministrative dell’associazione e su quanto altro stabilito dallo statuto.
Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del vice- presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del vice-presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o in assenza di quest’ultimo da un segretario appositamente nominato.
Articolo 14
PRESIDENTE
Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, cura l’esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
Egli potrà validamente rappresentare l’Associazione in tutti gli atti, contratti, e giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.
Cura altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi e svolgere attività di piccola amministrazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Per i pagamenti è coadiuvato dal Tesoriere, se nominato, al quale può demandare la gestione del conto corrente bancario con apposita deliberazione del consiglio.
Può conferire procura agli Associati e al Direttore Generale per la gestione di attività varie previa approvazione del Consiglio Direttivo. Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità sono svolte dal Vice-presidente.
Articolo 15
ORGANO DI CONTROLLO E ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI CONTI
L’Assemblea dell’Associazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall’articolo 10 del D.lgs. 112/2017.
L’Organo di Controllo se collegiale, è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente e due supplenti; essi sono nominati dall’Assemblea degli Associati, che dovrà designarli scegliendoli in una rosa di nominativi pari al doppio dei membri da eleggere, che dovrà essere predisposta dal Consiglio Direttivo almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica. I membri dell’Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) anni e il loro mandato scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
L’assunzione della carica di sindaco, oltre all’applicazione dell’art. 2399 del Codice Civile e del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:
-Requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
-Requisiti di professionalità: i sindaci devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.2, del c.c.; nel caso di organo collegiale tale requisito deve essere posseduto da almeno un componente e lo stesso svolgerà la funzione di Presidente dell’organo collegiale.
-Requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che indirettamente hanno rapporti patrimoniali con l’associazione, tali da inficiare l’indipendenza del sindaco che perderebbe l’autonomia che la sua carica richiede.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9 comma 2 del D. Lgs.112/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo interno.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e, al tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.
Nel caso previsto dall’art. 10 comma 5 del d.lgs. 112/2017, per lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti viene nominato un Revisore Legale; la revisione potrà essere esercitata dall’Organo di Controllo se costituito da revisori legali tutti iscritti al registro di cui al D.lgs. 39/2010.
Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall’Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall’Assemblea degli Associati tra gli iscritti all’Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
Il Revisore, se diverso dall’Organo di Controllo, dura in carica 4 (quattro) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato.
Articolo 16
DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è una figura facoltativa nominata dal Consiglio Direttivo, che ne determina l’inquadramento, le funzioni e la retribuzione. Il Direttore Generale può essere anche un soggetto esterno all’Associazione e rappresenta l’associazione nelle varie sedi istituzionali.
Il Direttore Generale risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.
Articolo 17
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
La durata dell’associazione è illimitata e questa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’assemblea generale degli associati convocata in seduta straordinaria la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai quattro quinti dei soci aventi diritto al voto.
La deliberazione deve essere presa con la presenza dei quattro quinti degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 comma 5 del d.lgs 112/2017, il patrimonio netto residuo sarà devoluto dall’Assemblea, deliberando e votando conformemente al presente articolo, ad altri enti del Terzo Settore.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra gli associati dell’Associazione disciolta.
Articolo 18
SCRITTURE CONTABILI
Libri obbligatori per l’Associazione sono: il Libro Giornale e il Libro degli Inventari, il Libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Libro delle Assemblee, il libro degli Associati e il Libro dell’Organo di controllo.
Inoltre redigerà e depositerà presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale e il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell’art. 9 del d.lgs 112/2017.
Articolo 19
RIFERIMENTI NORMATIVI
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle norme del Codice Civile e ai d.lgs. 112/2017 e d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Articolo 20
CONTROVERSIE
Per qualunque controversia riferita all’esecuzione o all’interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso è territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Milano